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O. 10/04/2003 n. 3279

Art. 4.

1. Il sindaco del comune di San Giuliano, d'intesa con il Commissario delegato, predispone, all'esito delle attività di microzonazione sismica del territorio di competenza, svolta dal Dipartimento della protezione civile, e comunque entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano di ricostruzione in conformità con i criteri stabiliti dall'ordinanza n. 3274/2003 citata in premessa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al comma l si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 5.

Art. 5.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dal Decreto-Legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dal sisma oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.

2. Il presidente della regione Molise - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli

articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. All'art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 3253/2002, dopo le parole "prestazioni di lavoro straordinario", sono aggiunte le seguenti: "fino al 30 giugno 2003".

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, avvalendosi del Provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise quale soggetto attuatore, ed avvalendosi altresì delle procedure che disciplinano la trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, in deroga all'art. 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le deroghe di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 3253/2002, allo sviluppo dell'insediamento abitativo temporaneo in San Giuliano; all'uopo il soggetto attuatore assume le conseguenti iniziative tenendo conto sia della somma urgenza connessa alla realizzazione dell'intervento che della necessità di assicurarne l'indispensabile continuità con le opere già poste in essere per definire un contesto armonico ed omogeneo.

Art. 8.

1. Il termine per l'adozione dei piani di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto-Legge n. 245/2002, così come convertito dalla Legge di conversione, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Le sospensioni previste dall'art. 4 del Decreto-Legge n. 245/2002, così come convertito dalla Legge di conversione, in scadenza il 31 marzo 2003, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. La sospensione dei termini di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3253/2002 è prorogata fino al 30 giugno 2003.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto attuatore, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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